
ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO: SCOPRIAMO INSIEME QUANDO È POSSIBILE
Sottoscrivere un contratto è un passo importante, in quanto con la propria firma le parti si impegnano al rispetto di obblighi reciproci. La sottoscrizione è l’ultimo passo di un percorso fatto di analisi, valutazioni e negoziati, che costituisce il raggiungimento del punto di equilibrio per il perseguimento degli interessi portati dai soggetti coinvolti. Non è raro, tuttavia, che possa sorgere l’esigenza annullare il contratto sottoscritto.
Cosa si intende per annullamento?
In estrema sintesi, quando si parla di annullamento del contratto è necessario distinguere tra due diverse fattispecie: la nullità e l’annullabilità. Sebbene possano apparire come sinonimi, le due categorie fanno riferimento a presupposti differenti, benché, in entrambi i casi, l’effetto sarà quello di rendere inefficaci le pattuizioni del contratto, liberando le parti dagli obblighi in esso presenti.
Differenze tra nullità e annullabilità.
La nullità costituisce un vizio tanto grave da rendere il contratto invalido e inefficace già dalla sua sottoscrizione. Infatti, il Giudice che accolga l’azione di nullità si limita a riconoscere, con sentenza dichiarativa, l’esistenza di un’invalidità già in essere. Viceversa, nei casi di annullabilità ci troviamo di fronte ad un contrato invalido, ma che rimane pienamente efficace e vincolante fra le parti, fino a che non intervenga la sentenza di annullamento.
Quali sono le cause di nullità di un contratto?
Un contratto è considerato nullo se contrario alle norme che per la loro natura non possono essere derogate, che l’ordinamento definisce “norme imperative”. La nullità si verifica altresì quanto il contratto difetti di alcuni suoi elementi essenziali, quali l’accordo, l’oggetto o un requisito di forma espressamente previsto dalla legge. Rientra tra le cause di nullità anche la previsione di un oggetto o una causa illeciti o impossibili da raggiungere.
Quali sono le cause di annullabilità di un contratto?
L’annullabilità deriva, invece, da un vizio nel processo di formazione della volontà del contraente. È quindi annullabile il contratto che sia sottoscritto da persona legalmente o naturalmente incapace, o quando il contraente abbia prestato il proprio consenso per effetto di errore, violenza o dolo. Il rimedio dell’annullabilità è quindi volto a tutelare i soggetti caduti in errore scusabile, che siano stati raggirati o moralmente coartati a firmare quel dato accordo.
Come chiedere l’annullamento di un contratto?
L’azione di annullamento contrattuale può essere proposta dai soggetti legittimati (coloro che sono parte lesa, gli eredi, eccetera), entro il termine di prescrizione di cinque anni. Il suo accoglimento determina il venir meno dei vincoli presenti nel contratto, con conseguente obbligo di restituzione delle prestazioni già eseguite.
È importante, in conclusione, ricordare che la materia, qui esposta in termini sintetici, è complessa e articolata. Pertanto, l’assistenza legale è indispensabile sia in sede di previa di verifica dei presupposti per proporre la domanda di annullamento e/o nullità e poi per seguire tutte le fasi fino alla pronuncia che definirà la causa.