
NUOVE RESPONSABILITÀ PER IMPRENDITORI ED AMMINISTRATORI: COME IL NUOVO “CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA” CAMBIERÀ IL MONDO DELLE S.R.L. ITALIANE
AGGIORNAMENTO DEL 09.04.2020 – Il nuovo Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, c.d. “Decreto Liquidità” (recante misure urgenti in materia di accesso al credito, adempimenti fiscali, poteri speciali nei settori strategici, nonchè in materia di salute e lavoro e di proroga di termini amministrativi e processuali per fronteggiare l’emergenza sanitaria nazionale da Covid19), ha previsto all’art. 5 il differimento dell’entrata in vigore del nuoco Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza al 1° settembre 2021.
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Francesca Rizzuto
18/03/2020
II Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, rubricato Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ha introdotto rilevanti novità nell’ambito della prevenzione e della risoluzione delle crisi aziendali.
Va subito detto che, per il sistema del diritto societario italiano, si tratta di un’innovazione davvero epocale. Un’apposita Commissione – istituita nel 2015 presso il Ministero della Giustizia e presieduta dal Dott. Renato Rordorf, magistrato di lungo corso tra i maggiori esperti della materia – ha dapprima predisposto la bozza di delega legislativa, sfociata nella Legge 19 ottobre 2017 n. 155, ed ha successivamente prodotto l’articolato normativo contenente la nuova disciplina della crisi d’impresa: un codice suddiviso in quattro parti e formato da 391 articoli.
La riforma, in sostanza, affronta il tema della disciplina delle procedure concorsuali, con il fine di attuare una riorganizzazione della materia volta ad evitare che il ritardo dell’impresa, nel percepire i segnali di crisi, possa condurre ad un peggioramento irreversibile della situazione aziendale e ad una conseguente impossibilità di soddisfacimento dei creditori.
Alcuni articoli del nuovo codice della crisi d’impresa sono entrati in vigore nei successi 30 giorni dall’emanazione del D. Lgs 14/2019. Per altri, invece, data la loro considerevole portata modificativa, è stata disposta un’attuazione scaglionata e posticipata fino alla metà del 2020.
Tra le novità di maggior interesse si registra un considerevole cambiamento apportato dalla riforma con riguardo alla figura ed alle responsabilità degli imprenditori e degli amministratori nelle società a responsabilità limitata, di cui agli artt. 2462 e seguenti del codice civile.
In materia di s.r.l. il nuovo codice ha infatti totalmente stravolto la disciplina della governance societaria.
La prima modifica riguarda l’art. 2086 c.c., rubricato dopo la riforma “gestione d’impresa”. L’art. 375, comma 2 del D. Lgs 14/2019 ha aggiunto un secondo comma a tale articolo, che così recita: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Viene ad essere così introdotto il nuovo e fondamentale obbligo per l’imprenditore – che operi in forma societaria o collettiva – di adottare degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili finalizzati a monitorare ogni fase dell’estrinsecazione “fisiologica” dell’attività d’impresa, nonché a rilevare le eventuali situazioni “patologiche” della stessa, che potrebbero sfociare in una crisi.
Vengono ampliati, e di molto, i doveri e le responsabilità dell’imprenditore, il quale, mentre in passato aveva solo l’obbligo di scongiurare la prosecuzione dell’attività a fronte di un dissesto economico dell’impresa, con l’aggiunta del nuovo secondo comma dell’art. 2086 c.c. sarà, altresì, tenuto ad attivarsi per superare la crisi e per recuperare la continuità aziendale e, per contro, risulterà responsabile qualora si evinca una sua mancata attivazione in tal senso.
Sul punto è stato osservato che occorrerà adottare “un innovativo e diverso approccio alla gestione delle imprese. Alla disciplina già esistente si affiancherà la necessità di monitorare con idonei modelli organizzativi i flussi di cassa e il peso dei debiti, nonché gli indici di valutazione della crisi. Si tratta in definitiva di attivare un sistema di monitoraggio adeguato. L’approccio del legislatore, che denota una tendenza di rigore e dirigista della crisi d’impresa, è quello di punire e definire le situazioni in cui gli amministratori di società non si siano attivati per tempo per far emergere la crisi e chiedere aiuto per la composizione della stessa, nell’ottica di tutelare la continuità aziendale” [Marcello Pollio, La riforma del Fallimento, Guida Giuridica di Italia Oggi, serie spec., n. 2 del 24 gennaio 2019]
La riforma tende ad una generale responsabilizzazione dell’impresa in quanto tale ma, in quest’ottica, non ha trascurato il ruolo, determinante, del management societario.
Una delle novità più importanti e, sicuramente, più discussa, è quella prevista dall’art. 378 del D. Lgs 14/2019 che, tra il quinto e sesto comma del precedente art. 2476 c.c., ha aggiunto quanto segue: “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.”
Tale nuovo comma, inserito nella norma codicistica sulla responsabilità degli amministratori, riprende di fatto un orientamento esistente prima della modifica del diritto societario di cui al D. Lgs 17 gennaio 2003 n. 6, la c.d. Riforma Vietti entrata in vigore nel 2004.
La responsabilità degli amministratori delle s.r.l. ante modifica del 2004, infatti, veniva disciplinata dalle stesse norme previste per la società per azioni, in quanto l’art. 2487 comma 2 c.c., nell’originaria formulazione, rimandava direttamente agli artt. 2392 e 2393 c.c. sull’azione sociale di responsabilità, nonché 2394 c.c. sull’azione di responsabilità dei creditori sociali, determinando quindi una responsabilità “personale” in capo agli amministratori delle s.r.l., per il risarcimento dei danni subiti dai creditori in ragione della violazione dei doveri di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
Tale rinvio agli articoli relativi alle s.p.a. aveva subito numerose critiche da parte della dottrina, poiché la responsabilità degli amministratori delle s.r.l. ne risultava di gran lunga ampliata, mettendo in discussione l’essenza stesso di questo tipo di società, che si caratterizza invece proprio per la natura limitata della responsabilità, in capo ai soci come agli amministratori.
La successiva modifica del diritto societario del 2004 aveva completamente ribaltato tale situazione, posto che, mentre ai sensi dell’art. 2394 comma 1 c.c., per le s.p.a. i creditori continuavano ad avere il diritto di agire nei confronti degli amministratori, per le s.r.l. nulla era più previsto a tutela diretta dei creditori, residuando unicamente la disciplina dell’azione sociale di responsabilità.
L’assenza di una specifica disciplina in materia aveva causato, all’indomani della riforma del 2004, un ampio contrasto giurisprudenziale, accompagnato da un vivace dibattito dottrinale, sull’applicabilità dell’art. 2934 comma 1 c.c. anche agli amministratori delle s.r.l., così da permettere ai creditori sociali di agire nei loro confronti, per difendere gli interessi patrimoniali lesi dalla cattiva gestione aziendale.
L’entrata in vigore del D. Lgs 14/2019 e l’aggiunta del nuovo comma in esame all’art. 2476 c.c. ha quindi risolto i dubbi sul punto, introducendo in modo esplicito la responsabilità personale degli amministratori dacché, al primo periodo di detto articolo, si riproduce esattamente la disposizione dell’art. 2934 comma 1 c.c. riferita, invece, agli amministratori delle s.p.a., secondo la quale: “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale”.
Non è difficile immaginare che la rilevante novità in discorso tornerà a produrre critiche e discussioni, in dottrina come in giurisprudenza, poiché non può essere negato che, ad oggi, rivestire il ruolo di amministratore di una s.r.l. in Italia è divenuto sicuramente più rischioso che in passato, stante la responsabilità personale nei confronti dei creditori, che rende più complessa tutta la gestione societaria.
In ultimo, a conferma della linea severa tenuta dalla riforma del diritto della piccola e media impresa, anche l’art. 2477 c.c., relativo all’organo di controllo delle s.r.l., è stato profondamente modificato dal D. Lgs 14/2019, nello specifico abbassando le soglie limite per la nomina dell’organo di controllo, con l’effetto di ampliare il numero dei soggetti qualificati che potranno essere destinatari di tali incarichi di controllo.
Quest’ultima modifica, considerati i limiti dimensionali eccessivamente bassi che pone, è stata fin da subito oggetto di molteplici polemiche e, ben presto, è stato apportato un correttivo per tramite di un emendamento al c.d. Decreto “Sblocca Cantieri” (Decreto Legge 32/2019, convertito con modificazioni in Legge 14 giugno 2019 n. 55), che ha nuovamente raddoppiato i parametri in questione.
Infatti, prima della riforma del Codice della Crisi d’Impresa, i limiti richiesti per la nomina dell’organo di controllo facevano riferimento ad un totale dell’attivo patrimoniale superiore a 4,4 milioni di Euro, ovvero a ricavi totali superiori a 8,8 milioni di Euro, ovvero alla presenza di un numero di dipendenti occupati durante l’esercizio superiori a 50 unità.
Con il D. Lgs 14/2019 era intervenuta una forte riduzione dei parametri, non solo dal punto di vista dimensionale dell’impresa ma, altresì, da quello quantitativo, posto che si era ritenuto sufficiente, ai fini dell’obbligatorietà della nomina dell’organo di controllo, il superamento di uno solo dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale superiore ad appena 2 milioni di Euro, ovvero ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 2 milioni di Euro; ovvero dipendenti occupati durante l’esercizio superiori a 10 unità.
Le più forti critiche a tale impostazione venivano mosse sulla scorta della circostanza, invero lapalissiana, che obbligando alla nomina del revisore anche le s.r.l. con un patrimonio limitato venivano ad essere di fatto imposti ingenti costi gestori a carico delle imprese più piccole.
Lo “Sblocca Cantieri” ha quindi risolto questo problema, raddoppiando tutti i parametri rispetto a quelli originariamente dettati dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa, riducendo così il numero di s.r.l effettivamente obbligate alla nomina dell’organo di controllo.
Oggi, dunque, l’art. 2477 c.c. stabilisce che “La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.”
Come sottolineato dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Dott. Massimo Miani, “il Decreto Sblocca Cantieri è riuscito a declinare il giusto compromesso tra l’esigenza di controllo – che veniva attuata con parametri fin troppo bassi – e lo snellimento della gestione amministrativa aziendale, raggiungendo in maniera più equilibrata l’obiettivo del D. Lgs 14/2019, ovvero utilizzare lo strumento dell’allerta – che ha nell’attività del collegio sindacale il suo elemento centrale – per anticipare la crisi e tentare il salvataggio dell’azienda.” [riportato da I. Bellucco e M. Marciano, Il Decreto Sblocca Cantieri: nuova disciplina sulla nomina degli organi di controllo nelle srl, in Diritto 24 de Il Sole 24 Ore, 10 luglio 2019].
Dunque, l’articolata serie di novità descritte, di assoluto rilievo, pongono le imprese ed i loro consulenti dinanzi all’impegno di riorganizzare la gestione aziendale nell’ottica della salvaguardia dell’impresa stessa, nella sua essenza patrimoniale, con lo scopo ultimo, evidente, di tutelare i terzi creditori.
Un intento nobile, che sul lungo termine potrebbe avere l’effetto positivo di consolidare il tessuto imprenditoriale italiano, rendendolo ancor più affidabile. Ma, nel breve e medio periodo, è lecito domandarsi quanto tale rigidismo possa giovare al mondo delle p.m.i, sempre più spesso in affanno in periodi di crisi economica globale.
Senza omettere, poi, di rilevare che, sul piano tecnico-giuridico, il perseguimento degli obiettivi che la riforma si è posta comporta un vero e proprio stravolgimento di quella che è l’essenza stessa del più tipico veicolo societario della piccola e media impresa italiana, vale a dire la società a responsabilità limitata. Ammesso che sia sostanzialmente corretto continuare a definirla tale.
Non resta che attendere di verificare “sul campo” quali saranno i reali effetti dell’attuazione di questa epocale riforma.