
Eredità digitale: tutto quello che c’è da sapere
La sfera digitale della vita di una persona non è più marginale, ma profondamente radicata nella sua esistenza. Tanto che sempre più spesso, anche dal punto di vista giuridico e giurisprudenziale, si parla di eredità digitale in relazione al patrimonio di beni non solamente fisici, ma appunto conservati sulle varie piattaforme online. Cosa accade, infatti, di tutti questi beni al momento del decesso della persona titolare di diritti sugli stessi? Come devono comportarsi gli eredi per poterne usufruire e disporre secondo le volontà del defunto? Proviamo a delineare un quadro sintetico e chiarificatore dell’argomento anche alla luce delle più recenti sentenze in materia.
Cosa si intende per eredità digitale
Ancor più rispetto al passato, il patrimonio di una persona si compone non solo di beni fisici (proprietà immobiliari, beni mobili, somme di denaro), ma anche di tutta una eterogenea realtà di beni di natura prettamente digitale. A titolo esemplificativo possono rientrare in questo ambito gli account di posta elettronica, quelli dei profili dei social network, i file conservati su unità di archiviazione fisica e su piattaforme in cloud e le eventuali criptovalute in possesso.
Più in generale, quindi, qualsiasi file o bene di natura digitale, di natura patrimoniale e non, rientrano nel patrimonio di una persona che può, previe alcune condizioni, prevederne specifiche disposizioni in caso di morte.
Come disporre del proprio patrimonio digitale
Così come accade per i beni fisici e patrimoniali il legittimo proprietario ha la facoltà in vita di disporne la loro destinazione in caso di morte. Lo stesso può avvenire con l’insieme dei beni che costituiscono l’eredità digitale, ma con una serie di limitazioni, condizionamenti e difficoltà di cui tenere conto.
Innanzitutto quella relativa all’assenza di un quadro giuridico chiaro e universalmente riconosciuto. Molti Paesi, tra cui l’Italia, non prevedono ancora leggi specifiche per la successione di questi beni. Va inoltre considerato che spesso l’accesso al patrimonio digitale non è così semplice come si potrebbe pensare.
I beni, infatti, sono conservati o su dispositivi fisici (smartphone, notebook, hard disk, pen drive, eccetera) o su piattaforme di cloud storage. Anche se si entrasse fisicamente in possesso di smartphone o unità di archiviazione fisiche non è detto che si riesca ad accedere al loro contenuto, essendo spesso questi dispositivi protetti da password e credenziali sconosciute.
Inoltre si dovrà considerare che le piattaforme digitali (posta elettronica, social network, cloud storage, eccetera) sono maggiormente situate in Paesi esteri; questo comporta difficoltà logistiche (oltretutto spesso onerose) per gli eredi che dovranno interfacciarsi con realtà lontane che, oltretutto, seguono altri ordinamenti giuridici. Infine nelle condizioni d’utilizzo di alcuni di questi servizi è espressamente prevista, in caso di morte del titolare dell’account, la distruzione di tutti i dati, nonostante alcune sentenze internazionali hanno impugnato queste decisioni.
Protezione dei dati personali ed eredità digitale
La disciplina, soprattutto in assenza di regolamenti e normative specifiche, appare complessa e difficoltosa ed è importante comprendere come muoversi per tutelare il proprio patrimonio digitale. Anche a seguito della sentenza della Prima Sezione civile del Tribunale di Milano del 10 febbraio 2021 (a cui abbiamo dedicato un approfondimento) è stato chiarito come in materia di eredità digitale non si applicano le norme del GDPR e ogni Stato membro dell’Unione Europea ha facoltà di disporre liberamente.
L’Italia, tramite il Decreto Legislativo 101/2018 ha introdotto una specifica disposizione in materia di tutela post-mortem e di accesso ai dati personali della persona deceduta. Nello specifico viene previsto che i diritti “riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”.
La legge italiana, quindi, prevede la possibilità per i familiari e gli eredi legittimi di esercitare i diritti previsti dal General Data Protection Regulation (GDPR).
Nel caso in cui l’eredità digitale contenesse opere d’arte, software e creazioni di qualsiasi tipo si applicano le norme previste dalla relativa normativa sul diritto d’autore.
Consigli utili per la gestione dell’eredità digitale
Anche in virtù della complessità della materia e dell’assenza di un regolamento univoco è utile predisporre per tempo alla devoluzione del proprio patrimonio digitale. Esistono diversi strumenti, sebbene non sempre di facile applicazione: come il testamento, il mandato post mortem exequendum, il legato di password e l’esecutore testamentario per predisporre al meglio le proprie volontà.
Recentemente, anche in Italia, sono operative diverse piattaforme digitali che si occupano espressamente della gestione online dell’eredità digitale, in questi casi, firmando elettronicamente i documenti informatici, il soggetto conferisce alla società proprietaria della piattaforma un mandato post mortem exequendum con l’incarico di esecuzione delle attività previste per ciascun elemento oggetto del patrimonio digitale.