Smart working, tutte le nuove regole per il lavoro fino al 31 ottobre

Il lavoro agile, meglio noto come smart working, con il quale abbiamo forzatamente dovuto confrontarci (e adeguarci) nel corso dei mesi più critici della pandemia da Covid-19, torna a essere facoltativo. O, meglio, viene raccomandato senza però renderlo obbligatorio.

Terminato quindi lo stato di emergenza, il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico, l’INAIL e le parti sociali hanno siglato un nuovo protocollo.

Il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro aggiorna le misure presenti nei precedenti protocolli condivisi e semplifica le misure di prevenzione. L’obiettivo è quello di mantenere alta l’allerta sulla diffusione dei contagi garantendo condizioni di lavoro salubri e sicure a tutti i lavoratori.

Tra le misure più importanti c’è quella che riguarda lo smart working, ovvero quella modalità di lavoro caratterizzata dall’assenza di vincoli orari e spaziali, possibile grazie all’utilizzo di strumentazioni e tecnologie che consentano di lavorare da remoto.

Come cambia lo smart working

Con la premessa del venir meno dell’emergenza pandemica lo smart working viene considerato come uno strumento utile “per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia”. A differenza di quanto disposto nei precedenti provvedimenti, quindi, il punto 11 del protocollo, che rimarrà in vigore fino al 31 ottobre 2022 (data entro la quale verrà verificato l’eventuale necessità di aggiornamento delle misure), lascia all’azienda e alle parti sociali interessate la decisione sulla possibilità e le modalità di accedere allo smart working.

La legge sullo smart working

In Italia lo smart working è disciplinato dalla Legge 81 del 22 maggio 2017 Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Il Capo II di tale legge è interamente dedicato al lavoro agile per il quale si stabilisce la responsabilità del datore di lavoro e del lavoratore per quel che attiene alla sicurezza e al corretto funzionamento dei dispositivi tecnologici utilizzati.

 Allo stesso tempo si disciplina il diritto alla priorità di accedere allo smart working da parte di lavoratori e lavoratrici nei tre anni successivi la conclusione del congedo di paternità o maternità e per quelli che hanno figli con disabilità grave o che svolgono funzioni di caregiver verso familiari con grave handicap.

Dal punto di vista del trattamento normativo, economico, di previdenza, sicurezza sul lavoro, diritto alla formazione e alla possibilità di carriera e crescita lo smart working è equiparato al lavoro svolto dal personale in presenza.

Infine, aspetto non meno importante degli altri, i lavoratori in smart working hanno diritto a usufruire di permessi e ferie nelle modalità previste dalla legge e dal contratto di lavoro così come al diritto alla disconnessione. Si tratta dell’attenzione verso il diritto che ogni lavoratore ha di non essere costantemente reperibile e quindi di non dover ricevere o rispondere a chiamate o comunicazioni fuori dall’orario di lavoro.

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