TRASFERIRE LA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA: I BENEFICI DELLA FLAT TAX

#Lexamp News Team

17/12/2020

 

Tratto dalla rivista online del mediatore internazionale Von Der Heyden Real Estate

Nota del #Lexamp News Team – Riproponiamo anche su queste pagine una breve nota del nostro team editoriale, recentemente pubblicata sulla rivista online curata dal mediatore internazionale Von Der Heyden Real Estate, nella quale illustriamo agli stakeholders esteri i benefici per chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia.

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Come funziona la Flat Tax

La Flat Tax può essere sinteticamente definita come un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, sui redditi prodotti all’estero, applicata ai soggetti che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.

È stabilita in forma forfettaria, con tasso fisso, per ogni periodo di efficacia dell’applicazione di tale regime: per le persone singole il limite è di € 100.000, mentre per ciascun familiare il limite è di € 25.000.

Lo scopo di questo modello fiscale è incentivare i proprietari di grandi beni e redditi di provenienza estera a trasferire la propria residenza fiscale in Italia.

Il regime fiscale agevolato

La Legge di Stabilità n. 232 del 2016 ha introdotto un regime fiscale particolarmente agevolato, disciplinato dal comma 152 dell’art. 1, il quale stabilisce che: “i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, possono optare per l’imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, dei loro prodotti di reddito individuati all’estero secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, purché non siano stati fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, per almeno nove periodi d’imposta nei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione”.

Il chiaro obiettivo alla base della legge è favorire gli investimenti, i consumi e il radicamento delle famiglie e delle persone ad alto potenziale (reddituale o patrimoniale) che vogliono stabilirsi in Italia in modo duraturo.

È possibile accedere all’opzione, se vengono forniti i seguenti requisiti:

  • trasferimento della residenza fiscale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del DPR n. 917/86;
  • i beneficiari dell’opzione non devono aver risieduto in Italia per un tempo pari a nove periodi d’imposta, nei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione stessa.

Se sussistono questi due requisiti, i soggetti saranno considerati “neo domiciliati” in Italia e potrà quindi essere loro applicato il regime fiscale agevolato.

Tuttavia, tale regime ha una durata limitata: gli effetti cessano di esistere quindici anni dopo il primo periodo d’imposta di validità dell’opzione.

Al termine del periodo di operatività (che può comunque essere sempre soggetto a revoca), il soggetto ed i suoi familiari perdono i vantaggi e restano soggetti alla normativa ordinaria sulle imposte sui redditi.

Il diritto di opzione: come esercitarlo

Con il provvedimento n. 47060 dell’8 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha emesso le istruzioni necessarie per l’esercizio dell’opzione Flat Tax: questa si completa con una dichiarazione, contenuta nel modello di dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui il soggetto ha trasferito la propria residenza in Italia, ovvero all’imposta del periodo successivo a quello in cui la persona fisica ha trasferito la propria residenza in Italia.

Tale dichiarazione non implica l’obbligo di presentare domanda di interpello che, in questo caso, è solo facoltativa (l’interpello è una richiesta che il contribuente rivolge all’Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento di rilevanza fiscale).

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